Dopo il loro incontro secondo un appuntamento prefissato, Michael chiese la prola per primo, poi disse:
Oggi, ho letto un libro interessante di uno specialista negli studi orientali, riporta in esso diverse cose sulla legislazione musulmana, vorrei discuterle con voi.
Rajiv: È un argomento molto importante.
Rashed: Può citare queste cose, una per una, per poter discuterle.
Michael: Bene, riporto ciò che più mi ha colpito, e non vi sono obbiezioni se Rajiv avanzerebbe qualche domande non contenute nel libro.
Rashed: Prego.
Michael: Il libro dice che la legislazione musulmana sia derivata dalla legge romana, e che alcuni dettagli sono identici.
Rashed: Mi permettete dire che queste parole sono vecchie e non vengono più adottate dagli orientalisti di oggi, ed io personalmente ho incontrato uno dei grandi orientalisti russi, specializzato nelle leggi e nella legislazione musulmana, si chiama Leonid Suchianin, e mi ha detto letteralmente:” Non vi sono adesso ricercatori occidentali che adottano l’idea che la legislazione musulmani fosse stata ispirata a quella romana. Quest’idea era diffusa nel diciannovesimo secolo. Adesso, il pensiero giuridico occidentale riconosce senza vincoli nè condizioni che la legislazione musulmana sia un sistema giuridico indipendente e non fu mai influenzato di quello romano”.
Questo è il primo punto. Mentre il secondo punto riguarda la fonte della legislazione musulmana che è totalmente diversa delle altre legislazioni. Come avevo menzionato parecchie volte a voi, l’Islam è un sistema completo. E per quanto riguarda la legislazione, essa è legata al diritto del creatore sul creato di incaricarlo di mansioni che soddisfano lo scopo della loro creazione, e il suo diritto di non essere disobbedito, in quanto sono sudditi sotto la Sua Sovranità. Perciò, la fonte originale della legislazione musulmana è l’ispirazione concepita nel Corano e nella Sunna del Profeta, e noi tutti sappiamo che il Profeta dell’Islam era analfabeta, non sapeva leggere nè scrivere, e naturalmente, non vi era opportunità alcuna per chi nella sua condizione informarsi – oltre a ispirarsi – da altri fonti, specialmente quando si tratta di fonti stranieri.
E questo che lo dice l’orientalista David Di Santellana:”È inutile cercare una sola fonte dove si incontrano le due legislazioni, orientale e occidentale (Islamica e Romana), come già è stato affermato. La legislazione musulmana, con i confini designati e i principi solidi, non possiamo attribuirla o farla risalire alle nostre legislazioni e alle nostre leggi, perchè è una legislazione religiosa che contraddisce i nostri pensieri anzitutto …”.
Mentre per quanto può nascere della somiglianza tra sistemi di giurisprudenze, si può imputare la causa o alla affinità dei problemi della gente, o alla somiglianza nel trovarne rimedi che potrebbero causare concordanza, se vi erano a base di esse valutazioni degli interessi e la corruzioni in diversi ambienti, o nei fatti ingenui della gente, come nel detto del Profeta (Pace e benedizioni di Allah sulla Sua anima): L’evidenza sul querilante, e il giuramento su colui che nega”.
Michael: Ma resta l’eventualità dell’adattamento della legislazione islamica da quella ebraica e la giurisprudenza ecclesiastica, in quanto sono due religioni divine anticedenti all’Islam.
Rashed: Le risponderò con le parole di uno dei più noti pensatori occidentali specializzati in questo campo, l’orientalista di origine tedesca Joseph Schacht:” La legislazione musulmana si considera un esempio che ha un senso speciale considerandola una legge religiosa, anzi, le altre due legislazioni sacre considerate esempi della giurisprudenza religiosa, che sono molto vicine alla legislazione musulmana dal lato storico e geografico, si differenziano tangibilmente di quella musulmana, perchè la legislazione musulmana è più variabile nella sua immagine delle altre due, in quanto era venuta dopo verifica e correzione dal lato religioso in argomenti di legge che erano lontani dal prendere un solo aspetto ..”.
Anzi, egli sostiene il contrario dell’eventualità che lei avanza, dicendo:” … Sull’altra sponda del mediterraneo, troviamo la legislazione musulmana che ha influenzato in modo profondo tutte le ramificazioni della giurisprudenza … E vi è l’influenza della medesima sulle leggi delle altre religioni, come gli ebrei e i cristiani che hanno beneficiato dalla tolleranza dell’Islam e hanno vissuto nello stato islamico. E non vi è dubbio che le due grandi ramificazioni della chiesa cristiana orientale, I Giacobini e i Nestoriani, non esitarano di ispirarsi liberamente alle basi della legislazione islamica (La Sharià), e tale ispirazione conteneva tutti gli argomenti immaginabili che potrebbero passare sotto lo sguardo del giudice musulmano ..”.
Rajiv: A questo punto, potrebbe raccontarci le differenze tra la legislazione musulmana di quelle altre?
Rashed: È difficile citarle le differenze, perchè lei non ha indicato una legislazione con la quale si può paragonare, ma potrei citare le caratteristiche della legislazione musulmana, e lei potrà paragonare tra queste carattereristiche e le altre.
Rajiv: Va bene.
Rashed: Le caratteristiche della legislazione musulmana si presentano in quanto sono:
1. Di provenienza divina – come avevo già detto – ed ispira i suoi materiali di due fonti essenziali: Il Corano e la Sunna del Profeta, mentre il ruolo degli uomini si limita a studiarla ed applicarla sugli eventi di vita. I suoi giudizi, tendono a legare la gente al loro creatore.
2. L’unione tra la fermezza e la flessibilità, perchè la sua fermezza si nasconde nelle sue origini, interezza e definitezza, che non si cambiano e non possono essere modificati, cosicchè la conserva dal sciogliemento in altre legislazioni. Mentre la sua flessibilità si nasconde nelle sue ramificazioni, dettagli e supposizioni, cosicchè la fa conquistare il potere a emanare leggi a secondo dei casi, e la fa corrispondere a tutte le rinnovazioni di qualsiasi epoca.
3. La totalità (temporale, ambientale, umano, e normativa). Temporale: si tratta di una legislazione dominante in tutte le epoche e tutti i tempi. Ambientale: In senso della sua validità per l’applicazione senza limiti geografici. Umano: Nel senso che si rivolge a tutta la gente con le sue norme. Normativa: In senso che coprono tutti i lati della vita, perchè parla all’uomo in tutte le fasi della sua vita e ciò che lo riguarda, e convive con lui durante tutte le tappe della sua vita: feto, bambino, giovane, vecchio, e gli onora da morto, regolarizzando tutte le relazioni dell’uomo col Suo Creatore, con se stesso e con gli altri.
4. Il realismo: E si evidenzia nel rispettare la realtà degli interessati durante la legislazione delle norme e nel trattare con loro. Ha rispettato anche tutti i lati corporee, spirituali, mentali, individuali e collettivi dell’uomo, e non ha trascurato la capacità degli individui e i gruppi nell’applicazione.
5. La moderazione e la parsimonia: Le norme della legislazione islamica mantiene i punti d’equilibrio tra tutte le comparazioni, tenendosi a metà strada tra i due limiti, cosa che le fa acquisire potenza e continuità. Ad esempio: la legislazione islamica ammette la proprietà privata controllata, in via di mezzo tra il suo annullamento come nel comunismo, e liberarlo di tutti i vincoli come nel capitalismo, e incitò al coraggio, ed esso è in via di mezzo tra la codardia e l’avventatezza, e ordinò di spendere, che anche qui si tratta di una via di mezzo tra la avarizia e la prodigalità … e via dicendo.
6. L’unione tra il castigo secolare e quello divino. La Sharià si concorda con le altre legislazioni e le norme giuridiche nell’affliggere la condanna su chi non obbedisce alle sue norme in questo mondo, e quando la legge convenzionale non tende la mano per castigare l’uomo nell’altra vita, la Sharià promette i dissensi con il castigo nell’altra vita, perchè unisce i due castighi insieme.
7. Rispettare gli interessi e che non si contraddica la scienza nei campi in cui si relazionano.
Michael: Lei Rashed, cerca sempre di migliorare l’immagine della sua religione con garbo e destrezza.
Rashed: Caro amico, non si tratta di fanatismo religioso, altrimenti cosa ne penserà di ciò che dice il sommo poeta Tedesco Goete: “La legislazione in occidente è carente rispetto agli insegnamenti musulmani, e noi gente d’Europa, con le nostre nozioni, non siamo arrivati ancora a quello che ha raggiunto Mohammad ( Pace e benedizioni di Allah sulla Sua anima), e nessuno lo supererà”. Anche Goete diceva questo perchè era musulmano?!
Rajiv: L’ultimo punto degli aspetti della Sharià che ha citato, ha bisogno di chiarificazione!
Rashed: Le dirò un esempio sulla compatibilità della Sharià con la scienza: Una delle cose note della legislazione islamica, la sua insistenza su un modo preciso nello sgozzare gli animali che si possono mangiare, in aggiunta, limitare questi animali in specie nominate, in più le altre condizioni dello sgozzamento. Parlerò qui solamente del modo di sgozzamento.
La procedura islamica impone sgozzare l’animale quando è vivo dalla vena alla vena, senza smozzare il collo, e questo per conservare i movimenti dei muscoli dopo lo sgozzamento, permettendo all’animale la libertà di movimento che l’aiuterebbe a liberarsi di maggiore quantità di sangue (Il sanguinamento completo). Mentre nelle procedure non musulmane, l’animale viene ucciso senza citare il nome di Dio, e in maniera sbagliata come il soffocamento con il gas e il stordimento elettrico, o lo sparo con proiettili. E queste maniere fanno perdere all’animale la capacità di muovere i muscoli, causando la ritenzione del sangue nel corpo, il quale costituisce un ambiente fertile per diversi tipi di germi. E quando questo sangue decompone, produce composizioni velenosi nel corpo umano. Oltre a questo, usando questo metodo, causa dolore all’animale.
Ma mi lasci aggiungere una cosa delecata, cioè la condizione di nominare (Dio) sul sacrificale, malgrado la sua inutilità a prima vista dal punto di vista materiale che non ha interesse che supprimere l’animale e trasformarlo in cibo. Ma nell’Islam, ogni cosa è legata al unicità di Dio, e la legislazione è legata all’organismo completo della religione secondo le risposte ai grandi interrogativi (Dio – L’Universo – L’Uomo – La Destinazione Finale). E in questo caso, l’uomo, in qualità di una delle creature di Allah, non ha il diritto ad aggredire un altra creatura e supprimerla solo col permesso di chi ha creato quest’anima, anche quando si tratta di una cosa di sopravvivenza, e di qui la nominazione di (Allah) durante lo sgozzamento sarebbe la dichiarazione della supremità di Dio l’Elevatissimo, e questo comportamento da parte del musulmano, non è stato messo in pratica solo col permesso del suo creatore che aveva concesso quest’azione, e che egli (il musulmano) è molto devuto a Lui.
Michael: Confesso che conoscere la Sharià islamica e capire il suo senso e i suoi segreti, richiederebbe studi e profonda conoscenza.